Video molestie sessuali
Video molestie sessuali: video occulto di impiegata
Video molestie sessuali: video occulto di impiegata documenta legalmente molestie sessuali da parte del titolare sul luogo di lavoro, considerato domicilio temporaneo (Cass. 37197/2010).
SEZIONE III PENALE
Sentenza 19 ottobre 2010, n. 37197 [ Video molestie sessuali ]
Con querele del 9 agosto e 10 ottobre 2007, D.I. esponeva di essere oggetto di vessazioni, molestie, complimenti lascivi e costretta a subire atti sessuali da parte del proprio datore di lavoro, L.C., sotto la minaccia di perdere il posto. [ Video molestie sessuali ]
In esito a tali querele, si instaurava un procedimento terminato con la sentenza 21 gennaio 2010 con la quale il Giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Trani dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.C. (in relazione ai reati continuati di violenza privata aggravata da violenza sessuale) con la formula “perchè i fatti non sussistono”.
A sostegno della conclusione il Giudice ha rilevato:
– che la video registrazione ambientale effettuata dalla donna [ Video molestie sessuali ] in accordo con la Polizia era inutilizzabile, perché compiuta oltre il termine dell’ autorizzazione e non considerabile come prova atipica;
– che ugualmente inutilizzabili erano le dichiarazioni di persone informate sui fatti ed il confronto tra l’ imputato e la D. perché poste in essere dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari;
– che in base all’ unica fonte di prova rimasta utilizzabile, le dichiarazioni della D., non era configurabile il reato previsto dall’ art. 610 c.p.;
– che per i delitti sessuali la querela era tempestiva solo per un episodio, non inserito nel capo di imputazione.
Per l’ annullamento della sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica e la D., deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
Nei ricorsi, parzialmente di contenuto comune, è stato dedotto:
- che l’ inutilizzabilità degli atti disposti dopo la scadenza delle indagini non è rilevabile d’ ufficio e nessuna parte ha sollevato la relativa eccezione;
- che la video registrazione [ Video molestie sessuali ] effettuata da un soggetto non estraneo al colloquio è da considerarsi come prova documentale: comunque, l’ accertamento del reato sessuale commesso in quel giorno è recuperabile dalle dichiarazioni della parte lesa;
- che il Pubblico Ministero ha promosso l’ azione penale, a sensi degli artt. 405 e 407 c.p.p., per cui le tutte investigazioni effettuate erano utilizzabili;
- che, pur non dovuto, è stato dato all’ imputato l’ avviso di chiusura delle indagini e gli atti compiuti successivamente sono utilizzabili perchè il Pubblico Ministero ha provveduto a rinnovare l’ avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
- che le credibili dichiarazioni della donna corroborate da quelle di persone informate sui fatti, rendono necessario il rinvio alla fase dibattimentale; [ Video molestie sessuali ]
- che, dal contenuto della querela, emergono gli estremi del reato di violenza privata, che rende procedibile di ufficio il connesso delitto previsto dall’ art. 81 cpv. c.p. e art. 609 bis c.p.
Le conclusioni del Giudice non sono condivisibili, pur se per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate negli atti di ricorso.
L’ udienza preliminare, nella configurazione assunta per effetto delle innovazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999 ha modificato, ma non perduto, la sua originaria funzione di filtro: l’ art. 425 c.p.p., comma 3, prevede che il Giudice sia tenuto a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori oppure non idonei a sostenere l’ accusa in giudizio. A tal fine, deve essere effettuata una prognosi sulla superfluità del dibattimento avendo come referente non solo le emergenze agli atti, ma quelle presumibilmente acquisibili nella fase dibattimentale, per valutare se gli elementi probatori, insufficienti o contraddittori dei quali si dispone [ Video molestie sessuali ], possano trasformarsi in piene prove all’ esito della dialettica tra le parti processuali.
Se tale prognosi è negativa, per esigenze di tutela dell’ imputato e per ragioni di economia processuale, deve essere pronunciata sentenza ai sensi dell’ art. 425 c.p.p..
Nel caso in esame, il Giudice ha articolato la sua motivazione non dando conto, in modo esaustivo e congruo, delle ragioni che rendevano inutilizzabile parte del compendio istruttorio acquisito e dei motivi che inibivano il vaglio della fase dibattimentale in relazione alla fonte di prova dichiarata utilizzabile. [ Video molestie sessuali ]
Di conseguenza, il Giudice non ha correttamente effettuato il ruolo di controllo che la legge gli demanda.
Innanzi tutto, contrariamente a quanto si legge nel gravato provvedimento, l’ azione penale era procedibile perché esistevano le querele della parte lesa del 9 agosto e del 10 ottobre 2007, relativa ad un episodio compreso nel capo d’ imputazione. [ Video molestie sessuali ]
Le dichiarazioni della D. erano, sia pure parzialmente, confortate da quelle di persone informate sui fatti che il Giudice ha reputato inutilizzabili perché rese oltre il termine non prorogato delle indagini preliminari
La riferita conclusione del provvedimento impugnato non soddisfa per un duplice ordine di ragioni.
Il Giudice non ha tenuto conto che le persone informate sui fatti ben potevano essere sentite al dibattimento, trattandosi di prove dichiarative ripetibili, per cui il Tribunale ragionevolmente avrebbe potuto disporre di ulteriori elementi, oltre alle asserzioni della D., a favore delle dichiarazioni della stessa; inoltre il Giudice non ha esplicitato le ragioni che rendevano inattendibile, anzi calunnioso, il racconto accusatorio della donna. Sul tema va ricordato che le asserzioni della parte lesa, se immuni da sospetti, possono da sole sorreggere una declaratoria di condanna non essendo richiesto per tale dichiarante il conforto di riscontri esterni…
…Pertanto non è condivisibile la conclusione del censurato provvedimento secondo la quale tutte le attività investigative erano inutilizzabili [ Video molestie sessuali ]; a parere della Corte, per quanto riferito, le dichiarazioni di persone informate sui fatti non erano affette da tale patologia processuale.
In merito alla video registrazione [ Video molestie sessuali ], le decisioni della Corte Costituzionale (n. 135/2002, n. 149/2008, n. 320/2009) e delle Sezioni Unite (n. 36747/2003, n. 26795/2006) forniscono i parametri ermeneutici per la risoluzione del caso.
Deve innanzi tutto puntualizzarsi che la registrazione – effettuata d’ intesa con la Polizia non fuori, ma nell’ ambito del procedimento ed in funzione dello stesso – non costituisce un documento a sensi dell’ art. 234 c.p.p..
Per verificare se la registrazione contrasti con l’ assetto normativo o con diritti fondamentali, necessita fondarsi sulla differenza tra riprese visive di atti non comunicativi e di atti comunicativi; questi ultimi sono finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero con la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo.
Le riprese di comportamenti comunicativi costituiscono una forma di captazione di messaggi tra presenti e, pertanto, devono considerarsi intercettazioni e ne ricalcano analogicamente la relativa disciplina pena l’ elusione di formalità stabilite a garanzia di diritti costituzionalmente garantiti.
Le video registrazioni di immagini non comunicative (mere condotte) disposte dalla Polizia nel corso delle indagini [ Video molestie sessuali ] in luoghi non fruenti di particolare protezione (pubblici, aperti o esposti al pubblico) devono essere qualificate come documentazione dell’ attività investigativa, che non richiede un provvedimento dell’ autorità giudiziaria, e sono utilizzabili come prove atipiche disciplinate dall’ art. 189 c.p.p.. Tale conclusione non vale (per l’ assenza di una normativa che lo consenta) per le video registrazioni effettuate in luoghi riconducibili al concetto di domicilio e meritevoli di tutela a sensi dell’ art. 14 Cost..
Nell’ ipotesi concreta vi è stata una ripresa di immagini comunicative (inutilizzabili per carenza del necessario provvedimento autorizzatorio) e non comunicative captate in un appartamento (adibito a studio professionale) dove si svolgevano manifestazioni di vita privata e che è ricompreso nell’ ambito della nozione di domicilio [ Video molestie sessuali ]. La singolarità che il caso introduce si incentra nella circostanza che le riprese sono state effettuate da persona che era protagonista dell’ episodio, verso la quale il suo interlocutore non aveva lo jus excludendi, perchè si trovava nel suo abituale ambiente di lavoro che costituiva il suo domicilio per un periodo di tempo limitato della giornata (nell’ arco del quale sono stati commessi i fatti). Con la ripresa visiva, sia pure eseguita furtivamente, la parte lesa non ha violato con interferenze indebite la intangibilità del domicilio né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell’ambito privato essendo, si ripete, nel suo domicilio e riprendendo illeciti che la riguardavano.
La mancata violazione della tutela prevista dall’ art. 14 Cost. supera la problematica, sulla quale esistono variegate opinioni, inerente alla necessità di un provvedimento autorizzatorio anche per le riprese visive di comportamenti non comunicativi in luoghi di privata dimora. Consegue che, nella specie, non essendo configurabile alcuna intrusione nell’ altrui domicilio, la video ripresa, almeno per quanto concerne la fissazione degli atti non comunicativi, è da considerarsi prova atipica; la conclusione del gravato provvedimento sulla totale inutilizzabilità della video registrazione non è condivisibile. Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trani perché il nuovo Giudice riconsideri se gli elementi probatori disponibili meritino l’ approfondimento della fase dibattimentale; questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dal prendere in considerazione le residue censure degli atti di ricorso. [ Video molestie sessuali ]
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