Telefonate anonime
Telefonate anonime, telefonate mute e disturbi telefonici
Telefonate anonime, telefonate mute e disturbi telefonici: possibile scoprire chi fa telefonate anonime e telefonate mute per provocare disturbi telefonici.
La compagnia telefonica deve permettere al cliente, per 15 giorni, la visualizzazione dei numeri che gli fanno telefonate anonime (art. 127 Codice Privacy).
CODICE DELLA PRIVACY (Dlgs. 194/2006)
Art. 127
Chiamate di disturbo (Telefonate anonime)
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo (telefonate anonime) può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’ identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’ inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta, formulata per iscritto dall’ abbonato, specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo (telefonate anonime) e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’ abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo (telefonate anonime). Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’ inefficacia della soppressione dell’ identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’ abbonato o dell’ utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’ emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CODICE PENALE
Art. 660.
Molestia o disturbo alle persone.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono (telefonate anonime), per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’ arresto fino a sei mesi o con l’ ammenda fino a euro 516.
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