Stalking
Stalking: art. 612 bis Codice penale
Stalking: art. 612 bis Codice penale su atti persecutorii (legge sullo stalking). Reiterate minacce o molestie che provocano ansia, paura e condizionamenti.
REPUBBLICA ITALIANA
CODICE PENALE
Art. 612 bis
Atti persecutorii [ Stalking ]
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’ incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ ufficio.
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11 [ Stalking ]
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