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Rogatoria internazionale per la raccolta all’estero di prove a difesa.

Rogatoria

Rogatoria internazionale per la raccolta all’ estero di prove a difesa

Rogatoria: sentenze della Corte di Cassazione

Rogatoria internazionale: per la raccolta all’estero di prove e testimonianze a difesa è indispensabile la rogatoria internazionale (Cass. 23967, 19/6/2007).

La Corte di Cassazione è investita della seguente problematica:

– Il difensore può, a norma dell’art. 391 c.p.p., svolgere indagini difensive all’estero?

– O deve rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale?

– Dal sistema processual-penalistico vigente può desumersi il principio generale per cui l’unica forma per la raccolta della prova all’estero è la rogatoria internazionale?

– I risultati delle investigazioni condotte all’estero dal difensore sono utilizzabili?

RISPOSTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 23967 del 19/06/2007 [ Rogatoria ]

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, cui il ricorso è assegnato, in risposta ai quesiti di cui sopra, afferma quanto segue:

  • Il difensore non è abilitato a svolgere indagini difensive all’ estero. Il principio, pur non essendo espresso esplicitamente dal legislatore, può tuttavia desumersi, in via di interpretazione sistematica, dalla disciplina del vigente codice di rito in materia di prove, dal cui esame si ricava che per l’ utilizzabilità degli atti compiuti all’ estero, è necessario, per tutte le parti processuali, che venga attivata la procedura della rogatoria internazionale, unica forma di legittima acquisizione di prove all’ estero. [ Rogatoria ]
  • Inoltre l’ art. 391 bis, introdotto nell’ ambito del corpus originario del c.p.p. dalla legge 7 dicembre 2000 n. 397, ha indicato espressamente quali atti di indagine può svolgere il difensore, prevedendo i colloqui, la ricezione di dichiarazioni, l’ assunzione di informazioni, la richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione e l’ accesso ai luoghi. Il difensore ha dunque un potere d’ indagine limitato agli atti previsti dal citato art. 391 bis che, per converso, non ne contempla altri, che invece rimangono riservati al pubblico ministero: come ad esempio gli accertamenti tecnici irripetibili, in relazione ai quali il difensore ha l’ obbligo di inoltrare apposita richiesta al p.m.
  • Ebbene, non essendo prevista all’ art. 391 bis la possibilità per il difensore di svolgere indagini all’ estero, ne consegue che deve ritenersi a questi impedito recarsi all’ estero al fine di raccogliere dichiarazioni favorevoli all’ indagato. Egli, piuttosto, ha l’ obbligo di rivolgersi all’ autorità giudiziaria (g.i.p. o p.m.), affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale mediante lo strumento della rogatoria internazionale. [ Rogatoria ]
  • In base ai principi generali in materia di prove, può affermarsi certamente che i risultati delle indagini svolte dal difensore all’ estero sono inutilizzabili in sede processuale. [ Rogatoria ] L’ inutilizzabilità è del resto la sanzione contemplata dall’ art. 191, comma primo, c.p.p., per le prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

In base alle superiori affermazioni, i giudici della prima sezione penale della Cassazione dichiarano inammissibile il ricorso e condannano i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali della somma di 500 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. [ Rogatoria ]

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