Previdenza
Previdenza investigatori privati
Previdenza degli investigatori privati: inquadramento nel terziario, perché la professione prevede una licenza e l’ iscrizione alla CCIA (Cass. 21137/2008).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 21137 del 5/8/2008 ha stabilito che gli investigatori privati debbono iscriversi all’ INPS nel settore commercio. Gli interessati, infatti, pur svolgendo un’ attività professionale non rientrano tra coloro che hanno diritto all’ inserimento nella gestione separata, dal momento che la fase intellettuale della raccolta dei dati relativi alle investigazioni è meramente strumentale al servizio di fornire dati ai clienti che li hanno incaricati. [ Previdenza investigatori privati ]
Sono queste le conclusioni alle quali è giunta la Cassazione con la sentenza 21137/2008 che ha accolto il ricorso dell’ istituto previdenziale nei confronti di un investigatore privato. Quest’ ultimo si è rivolto al giudice esponendo di aver iniziato a svolgere l’ attività di investigatore dopo il congedo dall’ arma dei Carabinieri per sopraggiunti limiti di età.
Dopo circa tre anni, però, l’INPS gli ha contestato la mancata iscrizione nella gestione esercenti le attività commerciali con addebito dei contributi evasi. [ Previdenza investigatori privati ]
L’ ex maresciallo ha sostenuto, al contrario, di svolgere un’attività professionale e di avere soltanto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata. [ Previdenza investigatori privati ]
Il tribunale ha accolto la domanda e la decisione è stata confermata anche in appello. In particolare i giudici di secondo grado hanno stabilito che i compiti svolti dall’ex carabiniere nell’interesse di una società di assicurazione trascendevano l’attività di mero informatore commerciale per assumere quelli tipici di un’attività professionale caratterizzata dalla natura intellettuale e tecnica delle prestazioni, per cui doveva essere inquadrato tra gli esercenti le attività artistiche e professionali. [ Previdenza investigatori privati ]
Contro questa decisione l’ Inps ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che gli investigatori privati sono lavoratori autonomi che realizzano una prestazione di servizi, dal momento che raccolgono dati da fornire al cliente, e per questo motivo non si possono definire professionisti nel senso tradizionalmente inteso, con l’ ulteriore conseguenza che devono essere inquadrati nel terziario che comprende anche il commercio. [ Previdenza investigatori privati ]
I giudici di legittimità, nell’ accogliere il ricorso, hanno affermato che l’ articolo 49 della legge 88/89, che ha delineato un nuovo sistema di classificazione delle attività imprenditoriali ai fini previdenziali, ha introdotto, tra le altre voci, il settore del terziario nel quale sono confluite tutte le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi che prima trovavano altre collocazioni. [ Previdenza investigatori privati ]
In questo contesto, spiega la Corte, ai fini previdenziali l’ attività di investigatore privato non può essere in alcun modo equiparata a quella che caratterizza le libere professioni intellettuali. Infatti «non può negarsi una netta distinzione, sul piano qualificatorio e delle prestazioni oggetto del contratto, tra le professioni intellettuali che richiedono l’ iscrizione in appositi albi ed elenchi» e quella «di investigatore privato che presta i suoi servizi a favore di quanti (imprese o soggetti privati) hanno necessità di acquisire notizie o conoscenze» e che richiede invece apposita licenza e l’ iscrizione nel registro delle imprese. [ Previdenza investigatori privati ]
Ne consegue, conclude la Cassazione, che l’ attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, «va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore commercio con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata», ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali inserita nel settore terziario. [ Previdenza investigatori privati ]
Le motivazioni della Suprema corte:
Nel «terziario» confluiscono, oltre alle tradizionali attività (commercio, turismo, pubblici esercizi, professionisti e artisti) tutte le attività di produzione e prestazione di servizi alle imprese e di intermediazione nella produzione e prestazione dei servizi stessi.
Da ciò consegue che nel terziario confluiscano le attività attribuite all’ industria prima della legge 88/1989, compresa quella di prestazione di servizi nell’ambito della quale rientra l’attività di investigatore privato che risulta infine equiparata ai fini previdenziali alle attività commerciali. [ Previdenza investigatori privati ]
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