Licenza di investigatore privato
Licenza di investigatore privato: Decreto 269/2010 sugli investigatori privati. Requisiti per ottenere la licenza di investigatore privato. Tipologie d’ attività.
Ministero dell’Interno
Decreto 1° dicembre 2010, n. 269
(selezionati per Voi gli articoli riguardanti l’ attività di investigatore e la concessione della licenza di investigatore privato)
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
- Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
- Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
- Visti in particolare, l’articolo 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza di investigatore privato è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare» e l’articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di investigatore privato di cui all’articolo 134 del medesimo Testo unico «è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto, nonchè della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»;
- Considerato che l’articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell’interno l’individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;
- Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato;
- Sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010;
- Sentito l’Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010;
- Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
- Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 25 ottobre 2010;
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010;
adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione:
a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all’articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto;
b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonchè le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’articolo 257, comma 3, individuati nell’allegato D del presente decreto;
c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell’allegato B del presente decreto;
d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell’allegato A del presente decreto;
e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonchè le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.
Art. 4
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza di investigatore privato è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a) investigatore privato titolare di istituto;
b) informatore commerciale titolare di istituto;
c) investigatore autorizzato dipendente;
d) informatore autorizzato dipendente.
3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza di investigatore privato per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare – in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione – ad operare su tutto il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza di investigatore privato secondo le procedure individuate dall’articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Art. 5
Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all’articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d’indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente:
a) investigazione privata:
a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attività d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di:
dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
a.V): attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice;
a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.
Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2010
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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