Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private
Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private

Costo investigatore privato è rimborsabile in causa di separazione.

Costo investigatore privato

Costo investigatore privato per separazione

Costo investigatore privato per separazione: Sentenze della Corte di Cassazione

Costo investigatore privato per separazione con documentazione infedeltà è rimborsabile se l’ infedeltà è causa della crisi e non effetto.

Sezione Prima Civile

Sentenza n.8512/2006 [ Costo investigatore privato per separazione ]

Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 3.5/1/2001, pronunciando la separazione personale dei coniugi M.F. e G.S., respingeva vuoi le reciproche domande di addebito, vuoi la domanda della S. intesa ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, vuoi le domande del F. aventi ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte alla moglie sulla base dei provvedimenti provvisori ed urgenti nonché il risarcimento dei danni arrecati all’appartamento di sua proprietà durante il periodo in cui l’ immobile era abitato dall’ assegnataria in forza delle statuizioni presidenziali, condannando, infine, la S. alla rifusione della metà delle spese di lite. [ Costo investigatore privato per separazione ]

Avverso la decisione, proponeva appello quest’ ultima, lamentando la mancata attribuzione dell’ assegno di mantenimento e la riferita condanna al pagamento della metà delle spese anzidette, onde concludeva, in riforma dell’impugnata sentenza, per la condanna del F. al versamento di un assegno mensile di £ 1.000.000 o nella misura di giustizia, nonché per la compensazione delle spese di primo grado. [ Costo investigatore privato per separazione ]

Resisteva nel grado l’ appellato, contestando il fondamento dell’ avverso gravame e spiegando, a propria volta, appello incidentale mediante il quale: censurava il rigetto della domanda per l’ addebito della separazione alla moglie; insisteva per la ripetizione di quanto corrisposto a quest’ultima, dal giugno 1992 al febbraio 1999, per assegno poi revocato; insisteva per la condanna della S. a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 88 e 96 c.p.c.; insisteva per la condanna della stessa al risarcimento del danno alla casa; lamentava che le spese di lite fossero state poste a carico della moglie soltanto in parte e liquidate in misura inferiore a quella esposta. [ Costo investigatore privato per separazione ]

La Corte territoriale di Trieste, con sentenza del 14/2.30/5/2002, respingeva ambo gli appelli e, per l’ effetto, confermava la pronuncia impugnata, assumendo: che la S. risultasse godere di redditi propri adeguati a consentirle un tenore di vita analogo al precedente e che anche la comparazione tra le due situazioni reddituali e patrimoniali attuali portasse ad una valutazione complessiva di sostanziale parità; che non fosse certamente possibile, per la mancanza di impugnazione sul punto, imputare la separazione al F., laddove, però, il comportamento della S., la quale aveva iniziato una relazione extraconiugale alla fine del 1991, era intervenuto dopo che i rapporti coniugali si erano già guastati irrimediabilmente; che l’ assegno di mantenimento versato dal F. in ottemperanza ai provvedimenti provvisori avesse natura sostanzialmente alimentare e cautelare, onde non ne era dovuta la restituzione, non risultando suscettibile di essere travolto retroattivamente dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, laddove, nella specie, non esistevano i presupposti per la condanna della S. a titolo di responsabilità da lite temeraria; che non vi fosse prova che i danni accertati dal consulente tecnico fossero addebitabili alla medesima S. per il tempo in cui aveva abitato la casa di proprietà del F.; che non fosse meritevole di accoglimento la domanda di rimborso della spesa sopportata da quest’ultimo per l’ ingaggio di un investigatore privato che indagasse sull’infedeltà della moglie, non ravvisandosi nè essendo indicata alcuna causa pretendi; che, trovando conferma la sentenza impugnata nelle sue statuizioni sostanziali, ne risultasse giustificata anche la regolamentazione delle spese.  [ Costo investigatore privato per separazione ]

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la S., deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il F. che, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato a cinque motivi, cui resiste la ricorrente principale con ulteriore controricorso: tutte e due le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.

I rispettivi motivi vengono, quindi, analizzati sulla base dell’ ordine logico-giuridico delle questioni ad essi sottese.

Con il primo motivo di gravame, dunque, lamenta il ricorrente incidentale violazione ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 151, comma II,c.c. [1], deducendo: che la S. aveva allacciato, ancora nel 1991, una stabile relazione sentimentale con G.M; che una simile, gravissima violazione dei doveri essenziali dei coniugi costituisce ex se causa di addebito della separazione; che la responsabile dell’ intollerabilità della convivenza, manifestatasi in termini irrimediabili già dal 1991 appunto con l’inizio della relazione di cui sopra, è stata dunque unicamente la S., essendo evidente anche dalla successione cronologica dei fatti che tale relazione ha costituito l’ antecedente causale della separazione. [ Costo investigatore privato per separazione ]

Con il secondo motivo di gravame, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l’ opportunità involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente incidentale, omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione dell’ art. 116, comma I, c.p.c. sul punto decisivo della controversia relativo all’ accertamento (anche in via comparativa) della causa dell’ intollerabilità della prosecuzione della convivenza posta a fondamento della richiesta di addebito della separazione giudiziale, in riferimento all’ art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo:

– che, con riguardo alla condotta del F., preme sottolineare l’ assoluta irrilevanza dell’ asserita (ma non direttamente provata, nè esattamente collocata nel tempo dal giudice di merito) conoscenza di una ragazza cecoslovacca da parte dello stesso F., sia perché la conoscenza di una ragazza non può rappresentare violazione dei doveri coniugali tale da giustificare una separazione, sia, soprattutto, perché non risulta dimostrato che siffatta circostanza abbia costituito un antecedente causale della crisi coniugale; [ Costo investigatore privato per separazione ]

– che la deposizione del teste A.F., figlio delle parti ed, all’epoca, in lite giudiziaria con il padre per avere avanzato nei suoi confronti domanda di mantenimento, andava e va giudicata come inattendibile;

– che del tutto contraddittoria è la motivazione quanto al collegamento operato dai giudici di appello tra la conoscenza della ragazza cecoslovacca, il ritrovamento di un bigliettino e la discussione tra il F. e la S., in conseguenza della quale quest’ ultima avrebbe subito una lesione all’ occhio, atteso che l’ episodio delle lesioni è del 1988, mentre la conoscenza cecoslovacca risale, secondo la testimonianza di A.F., ad un anno prima della separazione (cioè 1991); [ Costo investigatore privato per separazione ]

– che la Corte territoriale neppure ha fatto prudente apprezzamento della sentenza penale richiamata nella decisione impugnata, là dove il Pretore, al solo fine di negare la sussistenza del reato imputato al F., ha accennato a fatti sintomatici di un pesante clima familiare;

– che del tutto insufficiente, se non omessa, è la motivazione di appello, la quale non ha considerato, ai fini della decisione, la circostanza dell’ allontanamento della S. dalla casa coniugale, né ha comparato l’ episodio imputato al F. nel biennio antecedente all’inizio della causa di separazione con la relazione extraconiugale della S. [ Costo investigatore privato per separazione ]

I due motivi non sono fondati.

La Corte territoriale, infatti, dopo aver riconosciuto, con incensurabile apprezzamento, l’ impossibilità di addebitare la separazione al F. per la mancanza di impugnazione sul punto, ha tuttavia ritenuto dimostrato che il comportamento della moglie, che iniziò una relazione con il comune amico M. alla fine del 1991, intervenne dopo che i rapporti coniugali erano già irrimediabilmente guastati, onde l’assurdità di imputare il fallimento del matrimonio alla stessa moglie, nel senso esattamente:

– che il comune figlio A. ha riferito che un anno prima della separazione dei genitori (domanda della S. del luglio 1992) il padre aveva riferito che aveva conosciuto una ragazza in Cecoslovacchia e che sperava di separarsi e di portarla in Italia perché aveva con lei una relazione, laddove egli aveva anche ascoltato una telefonata con la ragazza e della ragazza il F. parlò anche col M. e con l’altro figlio; [ Costo investigatore privato per separazione ]

– che è accertato poi che tempo prima la moglie aveva trovato un biglietto della ragazza, che v’ era stata una lite e che la S. era finita in ospedale per una lesione all ’occhio (il ricovero è del 4/8/1988);

– che il processo per maltrattamenti a carico del F. si concluse con l’ assoluzione per la mancanza della continuità della condotta violenta, ma il giudice diede nella sentenza (in data 19/4/1996) atto della mancanza di dialogo da parte del F. con i familiari, del fatto che faceva pesare ai familiari la dipendenza economica dai suoi redditi, del clima pesante che c’ era in casa, dello stato di prostrazione che l’ inconcludente rapporto col marito-padre cagionava alla S. e ai figli. [ Costo investigatore privato per separazione ]

Così argomentando, detto giudice ha fatto corretta applicazione dei principi secondo i quali:

– il giudice di merito, ai fini dell’esame della domanda di addebito della separazione, deve procedere ad una valutazione globale comparativa del contegno di ciascuno dei coniugi, nel senso che dett giudice è tenuto ad indagare la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti in violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l’ intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale, pure, deve essere verificata dal giudice sulla base dell’ anzidetta valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi, non potendo la condotta riprovevole dell’ uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’ altro, consentendo solo tale apprezzamento di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, quanto al verificarsi della crisi matrimoniale, allo scopo di individuare se il contegno censurato non sia solo l’ effetto di una frattura coniugale già verificatasi così da risultare relativamente giustificato, essendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge in grado di influire sulla valutazione dell’ efficacia causale dei comportamenti dell’ altro (Cass. 18 mar. 1999, n. 2444; Cass. 12 gen. 2000, n. 279; Cass. 14 nov. 2001, n. 14162; Cass. 6 dic. 2004, n. 22786; Cass. 10 giu. 2005, n. 12373);  [ Costo investigatore privato per separazione ]

– l’ inosservanza dell’ obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’ intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’ addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, onde la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’ addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per se solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito del genere di quella sopraindicata (Cass. 28 ott. 1998, n. 10742; Cass. 7 sett. 1999, n. 9472; Cass. 9 giu. 2000, n. 7859; Cass. 18 sett. 2003, n. 13747). [ Costo investigatore privato per separazione ]

In questo senso, del tutto ininfluente si palesa, perciò, il comportamento della moglie, che iniziò una relazione con il comune amico M. alla fine del 1991, come pure l’ulteriore contegno della predetta che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente incidentale (pagg. 23/24 del ricorso), si assentava da casa quando i rapporti con il marito erano già tesi, ovvero si allontanò definitivamente dall’abitazione familiare ai primi di luglio del 1992, atteso che la Corte territoriale ha espressamente posto a base della decisione simili comportamenti guastati, da cui la riconosciuta impossibilità di imputare il fallimento del matrimonio alla moglie. [ Costo investigatore privato per separazione ]

A quest’ ultimo riguardo, poi, conviene notare:

– che l’ esistenza di una (pregressa) relazione del F. con una ragazza cecoslovacca è stata apprezzata da detto giudice sulla base non solo della deposizione del comune figlio A., onde si palesano niente affatto decisive le censure del ricorrente incidentale relative all’ attendibilità del teste, il quale, peraltro, ha inequivocabilmente riferito ad un anno prima della separazione dei genitori (domanda della S. del luglio 1992), ovvero al luglio 1991, non già l’ avvio della predetta relazione, bensì le confidenze del padre circa il fatto che aveva conosciuto una ragazza in Cecoslovacchia e che sperava di separarsi e di portarla in Italia perché aveva con lei una relazione (di data evidentemente anteriore), ma altresì sulla base vuoi delle ulteriori confidenze del F. col M. e con l’altro figlio, vuoi della circostanza che tempo prima la moglie aveva trovato un biglietto della ragazza, che c’ era stata una lite e che la S. era finita in ospedale per una lesione all’occhio (il ricovero è del 4/8/1988); [ Costo investigatore privato per separazione ]

– che, del resto, l’ esistenza di un quadro degradato di vita familiare (a riprova di una situazione di intollerabilità della convivenza realizzatasi anteriormente ai comportamenti posti in essere dalla S.) è stata riconosciuta dalla Corte territoriale sulla base anche dell’ incensurato apprezzamento di fatto secondo cui il processo per maltrattamento a carico del F. si concluse con l’ assoluzione per la mancanza della continuità della condotta violenta, ma il giudice diede nella sentenza (di data 19/4/1996) atto della mancanza di dialogo da parte del F. con familiari, del fatto che faceva pesare ai familiari la dipendenza economica da suoi redditi, del clima pesante che c’era in casa, dello stato di prostrazione che l’ inconcludente rapporto col marito-padre cagionava alla S. e ai figli. [ Costo investigatore privato per separazione ]…

…Con il quinto motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 143, comma II, 2697 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che, poiché il comportamento tenuto dalla S. in violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce un illecito del quale doveva essere data prova in giudizio, l’esborso sostenuto dal F. per il compenso all’investigatore privato rappresenta un danno da risarcire, la cui dimostrazione è offerta dai documenti prodotti, che la Corte territoriale non ha preso in considerazione al pari della testimonianza del sig. C. in data 19//1998. [ Costo investigatore privato per separazione ]

Il motivo non è fondato.

Il ricorso, infatti, del coniuge il quale lamenti il comportamento dell’ altro in violazione dell’ obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell’autore dell’illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni (Cass. 24 feb. 1975, n. 683). [ Costo investigatore privato per separazione ]…

…Ambedue i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

Essendovi soccombenza reciproca, appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

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