Buona condotta
Buona condotta dell’ investigatore privato
Buona condotta: la licenza di investigatore privato implica “buona condotta“, trattandosi di attività di grande delicatezza (Consiglio di Stato 3227/2008).
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI STATO
Sentenza n. 3227/2008 [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1975/2006 proposto dal sig. Angelo Luigi Tumminelli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Lorenzoni e Francesco Grignolio, e domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via del Viminale n. 43,
contro il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio, ed il prefetto della provincia di Firenze, non costituito in giudizio,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, n. 4589/2005 in data 3 ottobbre 2005, resa tra le parti;
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Toscana il sig. Angelo Luigi Tumminelli impugnava il decreto n. 203018/Lic. Investig. in data 20/4/2004 con il quale il Prefetto di Firenze aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza per lo svolgimento di attività investigativa ex art. 327 bis c.p.p. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
Lamentava la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, sosteneva che una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non costituisce condanna e non può costituire un precedente, neanche se non sia intervenuta la riabilitazione e che non sono stati dimostrati gli ulteriori dati (rapporti di polizia giudiziaria e comunicazioni di notizie di reato) in base ai quali è stato ritenuto insussistente il requisito della buona condotta. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il TAR Toscana, Sezione I, respingeva il ricorso.
Avverso detta sentenza propone appello il sig. Angelo Luigi Tumminelli, criticando gli argomenti del decisum e chiedendo la sua riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello non è condivisibile. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
A) Secondo la prevalente giurisprudenza la comunicazione dell’avvio del procedimento non è necessaria laddove questo inizi ad istanza di parte; il principio deve forse essere temperato, affermando la necessità dell’adempimento laddove sia particolarmente complesso, per l’interessato, seguire le diverse fasi della procedura, ad esempio quando questa interessi amministrazioni diverse, ma nel caso di specie non è dato comprendere quali particolari difficoltà abbia incontrato l’appellante nell’interloquire con l’amministrazione, alla quale, per sua stessa ammissione, si è rivolto nel corso dell’esame della sua istanza.
B) Non inficia la legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego il fatto che quest’ultimo sia stato reso oltre il termine massimo di durata del relativo procedimento, stabilita dal D.M. 142/2000, in quanto la legge non individua, nella specie, un’ipotesi di silenzio assenso; la violazione del suddetto termine potrebbe, al più rilevare in relazione a pretese risarcitorie.
C) Gli elementi addotti dall’amministrazione quali presupposti per il diniego dell’autorizzazione allo svolgimento di attività investigativa, ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p. giustificano il provvedimento negativo. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
Deve essere condivisa la sentenza di primo grado, nella parte in cui osserva che le disposizioni di cui agli artt. 8-13 del t.u. 18 giugno 1931, n. 773, configurano un sistema nel quale si deve riconoscere all’autorità di pubblica sicurezza una sfera di discrezionalità in ordine al diniego ed alla revoca delle autorizzazioni ivi contemplate e che la buona condotta richiesta dalla legge comprende anche l’esistenza di atipiche circostanze idonee ad assurgere a causa ostativa al rilascio del provvedimento favorevole, secondo una valutazione di affidabilità operata dall’amministrazione stessa. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
L’assunto è conforme all’orientamento espresso da questa Sezione con decisione 11 maggio 2007, n. 2290, nella quale è stata affrontata la problematica relativa all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata, che implica la soluzione di questioni analoghe a quelle della fattispecie in esame, affermando che l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure, perché, pur dopo la dichiarazione di incostituzionalità in parte qua dell’art. 138 comma 1 n. 5, t.u. p.s. di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 25 luglio 1996, n. 311, si richiede una buona condotta per aspetti incidenti sull’attitudine e sull’affidabilità dell’aspirante ad esercitare le funzioni connesse alla licenza; nella valutazione di tale requisito, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, apprezzamento discrezionale che può essere censurato solamente ove risulti affetta da vizi di irrazionalità ed incoerenza. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
Soggiunge inoltre il collegio che l’incaricato di attività investigative ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p. opera nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI bis del libro quinto del codice di procedura penale.
Egli, quindi, ha facoltà di conferire con persone in grado di riferire circostanze utili, attraverso colloquio non documentato, chiedere alle stesse persone dichiarazioni scritte, provocare, in caso di loro rifiuto, l’audizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 391 bis, decimo comma, c.p.p., accedere, previa autorizzazione, a luoghi e documentazione, anche privati o non aperti al pubblico.
Non è contestabile si tratti di attività di estrema delicatezza, vuoi per la loro incidenza sull’esercizio dell’azione penale, vuoi per l’incidenza sulla sfera di riservatezza delle persone oggetto di indagine. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
E’ logico, quindi, che la buona condotta dell’autorizzando debba in questi casi essere accertata secondo un criterio particolarmente rigoroso, che risulterebbe eccessivo in relazione a provvedimenti autorizzatori di professioni di minore impatto sociale. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
Giustamente, di conseguenza, l’amministrazione nega l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività in parola anche sulla base di seri indizi di scarsa affidabilità, pur in difetto di condanne, rese in esito a dibattimento.
In tale quadro, non appare affatto illogico il suo operato nel caso di specie, nel quale l’amministrazione ha tenuto conto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comminata all’appellante per furto ed uso continuato di carte di credito, in quanto egli ben avrebbe potuto chiarire definitivamente la sua estraneità ai fatti, accettando il dibattimento. [ Buona condotta dell’ investigatore privato ]
Inoltre, egli è risultato sottoposto (al momento della decisione in primo grado) ad indagine per associazione a delinquere per professione abusiva e reati contro l’ordine pubblico; sono risultate denunce penali per esercizio abusivo della professione d’investigatore privato; congedo dall’Arma dei Carabinieri per perdita di grado, deferimento all’autorità giudiziaria per truffa.
Le sue argomentazioni risultano, quindi, infondate.
3. L’appello in epigrafe deve, in conclusione, essere respinto.
In difetto di costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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