Antitaccheggio
Antitaccheggio: è lecito accertare eventuali illeciti o furti di clienti o dipendenti con controlli occulti di investigatori privati (Cass. 23303/2010).
SEZIONE LAVORO
Sentenza 18 novembre 2010, n. 23303 [ Antitaccheggio ]
…Tale successiva versione non è apparsa però convincente al Giudice di appello, posto che era emerso che l’appellante non solo era stato visto mentre prelevava alcuni scontrini abbandonati nei pressi della cassa ma anche che, con lo scontrino in mano, prelevava dagli scaffali la merce che era poi risultata corrispondente a quella indicata nello scontrino. [ Antitaccheggio ]
…Da ciò la Corte territoriale ha ricavato come fosse perfettamente rispondente alla realtà la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice e, di conseguenza, la dimostrazione della sussistenza delle ragioni fornite dalla società per giustificare il provvedimento espulsivo, sorretto da giusta causa. [ Antitaccheggio ]
La Corte territoriale ha tenuto a chiarire come la sanzione adottata fosse da ritenere certamente adeguata rispetto alle mancanze contestate ed accertate, tenuto conto, fra l’ altro, anche della posizione di prestigio del dipendente (direttore del supermercato) all’ interno della struttura commerciale, che avrebbe dovuto costituire esempio di correttezza e professionalità per i dipendenti a lui gerarchicamente subordinati, e del contesto in cui la condotta si era realizzata (in un grande magazzino dove la merce viene esposta liberamente al pubblico). [ Antitaccheggio ]
In ordine alla ritenuta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 2, la Corte di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha puntualizzato che dalle risultanze istruttorie appariva pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata dalla allora S. spa, che si era avvalsa del tutto correttamente dell’ attività di un istituto di vigilanza, essendo legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative che operano come normali clienti e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo (Cass. n. 829/1992). Ciò in quanto rientra nel potere dell’ imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione. [ Antitaccheggio ]
Le norme poste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell’ imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’ adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui alla stessa L. n. 300 del 1970, art. 4, riferito esclusivamente all’ uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). [ Antitaccheggio ]
Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un’ agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l’ eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere (Cass. n. 829/1992; per lo stesso principio, v. Cass. n. 8998/2001; Cass. n. 18821/2008; Cass. 16196/2009). [ Antitaccheggio ]
Per quanto precede, il ricorso va rigettato
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
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