Foto e privacy
Foto e privacy: foto-video verso luoghi privati visibili dall’ esterno
Foto e privacy: sono lecite le riprese foto-video verso luoghi privati visibili dall’ esterno, come fossero luoghi pubblici o aperti al pubblico (Cass. 40577/2008).
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 1-30 ottobre 2008, n. 40577 [ Foto e privacy ]
1. La Corte d’appello di Bologna, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena, il 15.3.2005, aveva condannato A.M. alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 393, 624, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 594 c.p., in danno di F. L..
I giudici merito hanno accertato che quest’ ultimo, sapendo che la propria moglie M.C. si trovava in casa dell’ A. e sospettando l’ esistenza di una relazione tra i due, li attese nella strada pubblica prospiciente l’ abitazione e li fotografò all’ uscita, mentre ancora si trovavano nel cortile della casa. [ Foto e privacy ]
Mentre si accingeva ad andar via a bordo della sua autovettura, fu raggiunto e fermato dall’ A., che lo ingiuriò, gli strappò la giacca, si appropriò delle chiavi dal quadro di accensione della macchina e si allontanò, in compagnia della moglie del F..
Seguirono altre convulse fasi dell’ episodio, con reiterazione d’ ingiurie, percosse (che procuravano lesioni alla parte offesa) e danneggiamenti da parte dell’ A., al fine di recuperare il rullino della macchina fotografica. [ Foto e privacy ]
2. Ricorre per Cassazione l’ imputato, deducendo:
– mancanza di motivazione della sentenza d’ appello nella parte in cui “trascura il punto nodale del quesito di diritto sottopostogli: se l’ atto di fotografare una persona all’ interno del cortile di casa integri (al di là dell’ improcedibilità per difetto di querela) il reato d’ interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.; [ Foto e privacy ]
– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte bolognese ravvisato, nell’ illecita (ex art. 615 bis c.p.) condotta tenuta dalla parte offesa, gli estremi del fatto ingiusto rilevante ex art. 599 c.p.;
– inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dell’ esimente della legittima difesa.
3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La tesi che l’ imputato reitera sin dal giudizio di primo grado, ossia di avere reagito ad un atto d’ interferenza nella sua vita privata (costituente il reato di cui all’ art. 615 bis c.p.) commesso dal F., che lo fotografò mentre, assieme alla M., egli ancora si trovava in una pertinenza della sua casa, è destituita di ogni fondamento, anche per ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già evidenziate dai giudici di merito. [ Foto e privacy ]
La ripresa fotografica da parte di terzi – così come quella effettuata con videocamera, su cui si è recentemente pronunziata la Corte costituzionale, in fattispecie concernente videoregistrazione a fini investigativi (sent. n. 149/2008) – lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell’ abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall’ art. 614 c.p., e integra il reato d’ interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dall’ art. 615 bis c.p., semprechè vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’ esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. [ Foto e privacy ]
“Se l’azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti …, il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza” (sent. cit). [ Foto e privacy ]
In tal caso – come in quello del F., che fotografò dalla strada pubblica l’ A. e la M. che uscivano dalla casa e si trovavano nel cortile visibile dall’ esterno – riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico. [ Foto e privacy ]
A giusta ragione, pertanto, sono state negate le esimenti della provocazione e della legittima difesa, nonchè il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con connessa diminuzione di pena, indipendentemente dalla corretta qualificazione giuridica data dai giudici d’appello ai fatti commessi che, in mancanza d’ impugnazione da parte del Pubblico ministero, pur non potendo essere sanzionati più gravemente, ben potevano essere meglio inquadrate in più gravi fattispecie di reato.
4. All’ inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte. [ Foto e privacy ]
P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sentenza n. 22602/2008 [ Foto e privacy ]
Il Tdr di Reggio Calabria, con ordinanza 22.10.2007, ha confermato il provvedimento impositivo della custodia cautelare a carico di B. V. , indagato con riferimento al delitto di cui all’ art. 416 bis cp per aver fatto parte della cosca P.- V.
Ricorre per cassazione personalmente il B. e deduce:
1) violazione degli artt. 14 e 15 Cost. in relazione art. 273 cpp e art. 13. Cost. in ipotesi di illegittima e inammissibile utilizzazione delle riprese video di comportamenti non comunicativi in luoghi di privata dimora, nonché degli artt. 266, 271, 191, 125, cpp in relazione art. 24 Cost. per mancanza fisica dei decreti autorizzativi delle riprese video di comportamenti comunicativi in luoghi di privata dimora. [ Foto e privacy ]
Il Tdr sostiene che le videoriprese eseguite nel cortile di un’abitazione sita in contrada Bosco sono state effettuate in luogo aperto al pubblico e che dunque tale attività di indagine non abbisognava di autorizzazione: ad abundantiam aggiunge che l’ autorizzazione comunque esiste. Così non è perché anche il cortile di privata abitazione è luogo soggetto allo jus excludendi e dunque va considerato luogo di privata dimora. Peraltro la giurisprudenza, anche per i luoghi aperti al pubblico, ha ritenuto applicabile la nozione di privata dimora se il titolare può porre limitazioni all’ ingresso di terzi; si è cioè affermata un’ ampia nozione di domicilio con riferimentoall’ art. 614 c.p. non potendo esso esser ridotto allo spazio della sola abitazione. [ Foto e privacy ]
Per altro il Tdr cade in contraddizione quando, dopo aver sostenuto che trattasi di luogo aperto al pubblico, sostiene che trattasi anche di spazio riservato, protetto da impianti di videosorveglianza e oggetto di vigilanza armata. [ Foto e privacy ]
Tutto ciò premesso, è poi noto che la giurisprudenza di legittimità ha equiparato la riproduzione filmica di comportamenti comunicativi alle intercettazioni di comunicazioni, con la conseguenza che ha ritenuto applicabile , in via interpretativa, la normativa in tema di intercettazioni di comunicazioni «foniche». Se ne deduce che la mancanza di autorizzazione, da parte del giudice, a tale attività di indagine renda illegittima la ripresa visiva, con conseguente inutilizzabilità del materiale raccolto a seguito di tale attività di indagine (ai sensi artt. 189 cpp. e 14 Cost. ne). [ Foto e privacy ]
Orbene, precisato che, almeno per quanto concerne il B., i comportamenti che si assumono documentati nelle videocassette non potrebbero neanche essere qualificati comunicativi, resta il fatto che mancano i decreti autorizzativi del GIP (atteso che essi non risultano trasmessi dal PM né in occasione della richiesta di misura cautelare né al Tdr), né possono detti decreti esser surrogati da quelli emessi dal Pm (probabilmente in data 16.3 e 13.4.2007). [ Foto e privacy ]
Al proposito il Tdr sostiene che detti decreti siano presenti in atti, senza indicarne la collocazione e senza dar conto della motivazione che essi contengono.
2) Violazione ed errata applicazione degli artt. 291, 292, 309 commi V e X cpp in relazione agli artt. 273, 268, 271, 191 cpp nonché 125, 292, 546 cpp e 13 e 111 Cost. per l’ omessa trasmissione e valutazione di atti a contenuto sostanziale esposti a fondamento dell’occ e per omessa valutazione di specifici motivi di gravame contenuti nella memoria con allegati, depositata in sede di riesame. In ogni caso va rilevata la mancata allegazione dei supporti video relativi al materiale filmico, con le note conseguenze in tema di legittimità della disposta misura cautelare. [ Foto e privacy ]
Tale mancata allegazione si desume innanzitutto dal fatto che le immagini [ Foto e privacy ] furono depositate da parte della PG negli uffici della Procura della Repubblica a seguito di richiesta avanzata dalla difesa e quindi dopo l’ emissione della misura cautelare. Ne consegue che esse non sono mai state trasmesse al Gip; in secondo luogo va rilevato che, nell’ indice degli atti trasmessi al Tdr, non vi è traccia della presenza del materiale relativo alle videoriprese. [ Foto e privacy ] Di esse tuttavia è menzione sia nell’ordinanza del Gip, che in quella del Tdr. [ Foto e privacy ]
La circostanza, rappresentata al Collegio cautelare, ha ottenuto una risposta incongrua che si fonda sulla inappropriata citazione di un precedente della SC (ASN 199701477 – RV 208137), atteso che l’ equiparazione delle videoriprese [ Foto e privacy ] a documenti ex art. 234 cpp è corretta solo nel caso in cui tali documenti siano relativi ad attività extraprocessuale , vale a dire non attestino il compimento di atti di indagine. Peraltro il vigente assetto normativo, vieta di porre a fondamento di provvedimenti limitativi della libertà personale l’ annotazione riassuntiva da parte della PG, relativa al contenuto di conversazioni intercettate, quando tale annotazione non sia accompagnata dalle relative registrazioni. Ebbene non diversamente deve ritenersi nel caso di registrazioni audiovisive. [ Foto e privacy ] La intercettazione invero è utilizzabile, non solo se è stata effettuata nei casi consentiti dalla legge e con le relative modalità (decreti autorizzativi), ma anche se vi sia un verbale che documenti le operazioni e la registrazione. Il giudice deve dunque operare un sindacato sull’ an e un sindacato sul quomodo. Altrimenti il contraddittorio sugli indizi (ex art. 273 comma I cpp) assume modalità meramente fittizie perché si sviluppa con riferimento a un oggetto non presente in atti. [ Foto e privacy ]
Tutto ciò premesso, si deve rilevare come risulti assolutamente illogico sostenere, come fa il Tdr, che le riprese video possono essere valutate anche se non è stato effettuato il deposito delle cassette contenenti le registrazioni e quindi la loro messa a disposizione delle parti. [ Foto e privacy ] Nel caso in esame, il giudice (Gip e Tdr) non ha mai preso visione delle immagini, ma, in presenza di una contestazione da parte della difesa (fondata per altro sul parere del proprio CT), relativa alla intelligibilità delle stesse, ha espresso una valutazione; il che non può non tradursi, oltretutto, in sostanziale mancanza di motivazione. [ Foto e privacy ] Come se non bastasse, va rilevato che proprio dalla predetta CT emerge che in realtà sono state depositate (al PM) solo due tra le otto riprese effettuate (vale a dire quelle relative ai giorni 27.6 e 15.7.2007), contenenti immagini che, per la loro scarsissima qualità, permettono di distinguere solo le sagome delle persone e non i tratti somatici, di talché è anche impossibile affermare se il soggetto ripreso sia, ad es. , un uomo o una donna. [ Foto e privacy ]
3) violazione ed errata applicazione degli artt. 416 bis cp in relazione agli artt. 273, 1125, 546 cpp per assoluta mancanza di elementi idonei a integrare la gravità indiziaria necessaria per la partecipazione a un’ associazione di stampo mafioso.
Il Tdr, dopo una lunga premessa che dovrebbe riguardare gli antefatti della vicenda per la quale si procede, giunge alla conclusione, sulla base del solo contenuto delle ricordate immagini registrate, [ Foto e privacy ] della intraneità del B. al sodalizio mafioso. Ora, quale che sia il significato che voglia darsi (date le oscillazioni giurisprudenziali) alla espressione «far parte» di un’associazione, il procedimento impugnato non chiarisce quale sia la condotta sintomatica addebitata all’ indagato. Si sostiene che lo stesso avrebbe fatto da collegamento tra le persone, di fatto asserragliate nel predetto fabbricato in contrada Bosco (che lì si sarebbero ritirate per proteggersi dall’ offensiva che presumibilmente i loro avversari stavano per sferrare) e gli altri adepti al clan, ma, in mancanza di intercettazioni e di attività di appostamento-pedinamento che riguardi il B., non si comprende donde il Tdr abbia potuto trarre tale convincimento. [ Foto e privacy ] Il fatto che egli entrasse e uscisse dalla palazzina per informare i rifugiati dello sviluppo della faida e per ricevere direttive sui traffici illeciti del clan è una mera illazione dei giudicanti, che danno corpo ai loro sospetti. Per altro, come anticipato, data la pessima qualità delle videoriprese [ Foto e privacy ], non è possibile affermare che esse riguardino (anche) il B., ma, anche se così fosse, esse nulla di rilevante documentano (neanche un colloquio visivo tra l’ indagato e gli altri, mentre il preteso occultamento del B. dietro una siepe, prima di fare ingresso nell’ edificio [ Foto e privacy ], altro non è che il suo passare sotto un rampicante). Di talché la motivazione appare illogica, se non addirittura assente, mentre poi il dictum del Tdr è addirittura smentito dalle emergenze processuali, atteso che i giudici della cautela affermano che l’ indagato non ha fornito alcun valido elemento di discolpa, laddove è emerso che il B. ha chiarito che egli aveva conoscenza e contatti con G. A., abitante nel predetto caseggiato, perché insieme gestivano un circolo ricreativo.
4) violazione dell’ art. 274 cpp e carenza di motivazione in ordine alla pretesa sussistenza di esigenze cautelari, atteso che il Tdr non spiega sulla base di quali elementi è stata ricavata la opinione della sicura pericolosità sociale di un incensurato.
In data odierna sono stati depositati (ovviamente in udienza) motivi nuovi con i quali si deduce:
1) violazione di legge in relazione all’ art. 178 lett. c) e 309 cpp, per non essere stato il B. tradotto in occasione dell’ udienza del Tdr per consentirgli di partecipare ad essa. Lo stesso invero fu solo ammesso a rilasciare dichiarazioni al Mds competente con riferimento alla località nella quale il ricorrente era detenuto, il che contrasta con consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato il diritto dell’ indagato, anche se detenuto altrove, di partecipare all’ udienza camerale di riesame,
2) violazione di legge in relazione all ‘art. 309 commi V e X cpp,
3) violazione di legge in relazione all’art. 273 comma I bis cpp e all’art. 309 comma V cpp, ribadendosi quanto già dedotto col ricorso principale in ordine alla mancata disponibilità (e al conseguente mancato esame) da parte del Tdr delle videocassette in questione. [ Foto e privacy ]
La prima censura è infondata.
Invero la risalente giurisprudenza di questa Corte (ASN 197807279-RV 129288) ebbe a stabilire che i cortili e gli orti, destinati al servizio ed al completamento dei locali di abitazione, rientrano nel concetto di appartenenza di cui al primo comma dell’ art. 614 cp, ed è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato previsto da tale norma, che le «appartenenze» siano di uso comune a piu’ abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni.
Piu’ recentemente (ASN 200516189-RV 233590) è stato ritenuto, in tema di fraudolenta apprensione di immagini visive e successiva catalogazione su supporto magnetico, che il reato ex art. 615 bis cp fosse integrato per il fatto che una telecamera era stata collocata sull’ androne di accesso ai garage condominiali, considerando tali luoghi come appartenenze ai sensi art. 614 cp. [ Foto e privacy ]
E tuttavia ancor piu’ recentemente, a tale valutazione per così dire astratta della natura del luogo, se ne è sostituita una concreta, vale a dire una valutazione effettuata con riferimento non tanto alle caratteristiche strutturali del luogo stesso, quanto piuttosto alla sua concreta funzione in relazione alla vita sociale. Così è stato ritenuto (ASN 200705591-RV 236120) che siano probatoriamente utilizzabili le videoregistrazioni effettuate dalla PO di reiterati atti vandalici e di danneggiamento ai danni della porta del proprio appartamento, della porta dell’attiguo garage e della cassetta postale antistante l’ ingresso dell’ appartamento, [ Foto e privacy ] dal momento che l’ area interessata dalle videoregistrazioni, operate con telecamera sito all’ interno dell’ appartamento, ricade nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto: e, con specifico riferimento a riprese effettuate dalla pubblica via verso l’ ingresso di un privato edificio, si è opinato che vadano considerate legittime – e pertanto utilizzabili – le videoregistrazioni dell’ ingresso e del piazzale di accesso a un edificio [ Foto e privacy ] sede dell’ attività di una società commerciale, eseguite dalla PG dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all’ esterno dell’ edificio stesso, non configurando esse un’ indebita intrusione né nell’ altrui privata dimora, né nell’ altrui domicilio, nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con il luogo in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza (ASN 200637530 – RV 235027).
Orbene, nel caso in esame, le videoriprese si sono svolte tramite camera esterna all’ edificio, del quale inquadravano l’ingresso, i balconi e il cortile. [ Foto e privacy ] Deve quindi escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, con riferimento a quanto appena sopra scritto. Certamente non rientrano in simile ambito i luoghi ripresi nel caso concreto, che correttamente vanno qualificati come esposti al pubblico, in quanto caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro che vi si trovino. La percettibilità dall’ esterno fa venir meno le ragioni della tutela del luogo, anche se di proprietà dei privati, tanto che, nella fattispecie, come già ritenuto, potrebbe sostanzialmente equipararsi l’ impiego della videocamera a una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell’ autonomia investigativa, [ Foto e privacy ] che la legge delinea per la PG, senza dunque necessità alcuna di autorizzazione da parte della AG (ASN 200637530 – RV 235027, in coerenza su SU sent. n.26795 del 2006 ric. Prisco, RV 234270). Tale spazio peraltro non potrebbe essere assimilato a quegli ambienti nei quali è garantita l’ intimità, cui fa riferimento la ricordata sentenza SU (es. bagni pubblici, camerini e privè di un night club, RV 234269), con riferimento ai quali, per l’ effettuazione di videoriprese necessita, secondo la predetta pronunzia l’ autorizzazione motivata dell’ AG (e quindi anche «semplicemente» del PM, autorizzazione che, nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente sussiste). [ Foto e privacy ]
Orbene trattandosi di riprese filmiche relative a comportamenti certamente non comunicativi, ma tenuti al di fuori del domicilio o di luoghi ad essi assimilabili esse non ricadono, come viceversa ritiene il ricorrente, nell’ ipotesi di cui alla ricordata sentenza SU – RV 234270 (n. 26795/06). [ Foto e privacy ]
La seconda censura anche è infondata.
Al proposito va ribadito il principio in base al quale i verbali di pg. Relativi alla attività svolta, effettuando riprese filmate [ Foto e privacy ] dei movimenti degli indagati possono essere valutati, per la ricostruzione del quadro indiziario ai fini della emissione di una misura cautelare, alla stregua di un qualunque altro elemento desumibile dagli atti della pg. Indipendentemente dal formale deposito del supporto magnetico (videocassette et similia) contenenti le registrazioni [ Foto e privacy ] e della loro messa a disposizione delle parti: l’acquisizione di tale materiale, è necessaria solo per l’ inserimento nel fascicolo del dibattimento e per la conseguente utilizzazione come prova in sede di giudizio, mentre, in relazione alla fase delle indagini preliminari, caratterizzata da esigenze di rapidità ed essenzialità delle forme e connotata da costante evoluzione del materiale probatorio, non può invocarsi una indebita compromissione del diritto di difesa, le cui modalità vanno ragionevolmente adottate ai diversi momenti e alle peculiarità del rito (per le riprese filmate, cfr. ASN 200318239 – RV 225188) [ Foto e privacy ] e, piu’ in generale, per quanto attiene alla mancata trasmissione del supporto informatico di attività comunque riassuntivamente documentata: ASN 199903289 – RV 213727; ASN 200539486 – RV 232672; ASN 200008778 – RV 218187).
Sotto altro aspetto, è lo stesso ricorrente che sottolinea come le suddette videocassette (rectius: parte di esse) non sono state trasmesse al Tdr, ma in realtà nemmeno al GIP, di talché neanche sotto tale aspetto, l’omissione è rilevante (ASN 200113042 – RV 218583). [ Foto e privacy ]
La terza censura viceversa è fondata, in quanto non è stato chiarito, con adeguata motivazione «agganciata» a concreti dati fattuali, quale sia la condotta effettivamente addebitata al ricorrente. Il provvedimento del Tdr si diffonde per 19 pagine nel ricostruire gli antefatti storici alla vicenda che occupa: affronta quindi i problemi sulla utilizzabilità delle videoriprese [ Foto e privacy ] e passa infine a descrivere la condotta del B. (da pag. 23 a pag. 29). In particolare alle pag. 26 e 27 risultano sintetizzati «gli ingressi e le uscite» dell’ indagato dal fabbricato piu’ volte sopra indicato, considerato il bunker dei Pelle-Vottari. Per la precisione si tratta di otto episodi (dall’aprile al luglio) uno dei quali è addebitato solo dubitativamente al B. (18 maggio ). Dai tempi e dai ritmi delle «entrate e delle uscite» il Tdr «evince» (pag. 28) che B. si recasse nel fabbricato per ricevere ordini e per trasferirli all’ esterno, con particolare riferimento all’ acquisto delle armi; gli si attribuisce anche funzione di scorta di alcuni associati e dunque, conclusivamente, di soggetto cooperante nella strategia delittuosa addebitabile al clan. [ Foto e privacy ]
Orbene, il Collegio cautelare non chiarisce in base a quegli elementi e/o considerazioni logiche ha desunto da alcuni dati fattuali (la frequentazione per 7 ovvero 8 volte in quattro mesi del fabbricato in questione) la fondata ipotesi che B. fosse un messaggero della associazione malavitosa che, si assume, nell’ immobile si era asserragliata. Né vale affermare che lo stesso non ha fornito adeguata spiegazione (che, per altro, sulla base di quanto si legge nel ricorso, consisterebbe nella comunanza di affari leciti con un abitante del sito: G. A.), perché, ovviamente compete “ei qui dicit, non ei qui negat” chiarire il senso e il contenuto di un’ accusa. Invero è dato di comune esperienza (oltre che portato della logica e del buon senso) che anche (persino) un mafioso nel corso della sua giornata, si dedica ad attività lecite o comunque neutre, di talché non può essere attribuito a chiunque abbia contatti (per altro non frequentissimi) con lo stesso, per ciò solo, il crisma della mafiosità «per contagio». Ciò poi a voler tacere del fatto che, con esclusione di alcuni casi, neanche è rimasto accertato con quale dei personaggi ospitati nell’ immobile in via Bosco il B. una volta entrato, si fosse incontrato. [ Foto e privacy ]
Va infine – e per completezza – osservato che a pag. 25 del provvedimento impugnato, si legge che nel fabbricato in questione sono stati visti entrare anche soggetti armati, ma escluso che il B. fosse uno di questi (altrimenti c’ è da credere, il Tdr lo avrebbe fermato) andrebbe chiarito, essendo circostanza sintomaticamente non irrilevante, se a volte lo stesso si sia accompagnato – nelle sue «visite» in via Bosco – a soggetti armati.
Per tutte le ragioni sopra esposte, rimanendo assorbite le ulteriori censure, si impone annullamento con rinvio perché il Tdr di Reggio Calabria, sciolti i nodi sopra evidenziati, decida di conseguenza. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp.PQM
La Corte annulla l’ impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame: manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att., cpp.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 24 giugno 2011, n. 25453 [ Foto e privacy ]
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del 22 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Cassino aveva dichiarato R.P. e R. A. colpevoli dei reati di cui all’ art. 660 c.p. perchè, con più azioni consecutive di un disegno criminoso, filmando e fotografando l’attività che si svolgeva sulla proprietà di P. M., [ Foto e privacy ] per petulanza e comunque per altro biasimevole motivo, recavano a C.E. molestia e disturbo (sub a); ed art. 110 c.p. e art. 615 bis c.p. perchè, in concorso tra loro, mediante l’ uso di una telecamera e di una macchinetta fotografica, si procurava indebitamente immagini attinenti alla vita privata di M.M. e dei componenti della sua famiglia, effettuando riprese visive nell’ abitazione di loro proprietà e nelle adiacenze della stessa (sub b) e, per l’ effetto, assorbita per R. A. nel delitto sub b) la contravvenzione a lei contestata sub a), li aveva condannati – con la concessione delle attenuanti generiche – alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, con i benefici di legge, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle persone offese M. e P., costituitesi parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.
Motivi della decisione
1. – Il primo motivo d’impugnazione deduce errata e falsa applicazione dell’ art. 615 bis c.p. in relazione all’ art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato in contestazione, tenuto conto che le riprese erano state effettuate per l’ esigenza di documentare un illecito civile commesso in danno degli imputati. [ Foto e privacy ] Il secondo motivo lamenta omesso esame dell’istanza di applicazione dell’ art. 51 c.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e) c.p.p.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, illogicità della motivazione, ai sensi dell ‘art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento al preteso ruolo di istigatore attribuito a R.P.
Il quarto motivo deduce, ai sensi dell’ art. 192 c.p.p., erronea valutazione delle risultanze processuali; illogicità manifesta; omesso esame delle deduzioni difensive espresse nell’ atto di gravame.
Il quinto motivo si duole dell’ omesso esame dell’ eccezione difensiva relativa alla mancanza del corpus e della prova del reato contestato, mancando in atti le riprese in contestazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e). [ Foto e privacy ]
Il sesto motivo lamenta che siano state confermate le statuizioni civili.
2. – Nella griglia delle censure dedotte rilievo pregiudiziale, per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, assume la doglianza relativa alla sussistenza del reato di cui all’ art. 615 bis c.p.
All’ esame della “quaestio iuris” giova certamente una sintetica puntualizzazione della fattispecie, in rapporto alla quale deve essere verificata la ritenuta sussumibilità nel paradigma della norma sostanziale anzidetta. [ Foto e privacy ]
Orbene, risulta accertato in atti che R.A., su sollecitazione del padre P., effettuò riprese fotografiche e videofilmate dell’ attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona offesa, consistente nella realizzazione di un muretto di confine. Secondo la formulazione del capo d’imputazione, siffatta condotta integrerebbe gli estremi del reato di interferenze illecite nella vita privata, di cui all’art. 615 bis, in quanto avrebbe captato immagini della vita privata altrui, nella specie esteriorizzatasi attraverso l’ anzidetta iniziativa edificatoria. [ Foto e privacy ]
4. – Se così è, balza evidente l’ insussistenza del fatto-reato in contestazione.
Ed invero, la perspicua formulazione della norma sostanziale, racchiusa nel comma 1 dell’ articolo anzidetto, descrive la condotta di chiunque, mediante l’ uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’ art. 614. [ Foto e privacy ]
La parola chiave nel tessuto lessicale della previsione normativa è certamente l’avverbio indebitamente, la cui valenza semantica fa evidente richiamo alla mancanza di un titolo giustificativo potiore rispetto al diritto alla riservatezza che la norma è volta, chiaramente, a tutelare. Ossia, in un astratto bilanciamento di interessi, il legislatore ha inteso privilegiare la privacy a condizione, però, che l’attività di intrusione mediante riprese fotografiche o filmate sia, di per sè, indebita. [ Foto e privacy ]
Il connotato di indebito implica mancanza di qualsivoglia ragione giustificativa della condotta dell’ agente che, di conseguenza, sia da ritenere ispirata dalla sola finalità di gratuita intrusione nella vita privata altrui; ed implica, altresì, mancanza di espedienti di sorta per superare eventuali protezioni che l’ avente diritto alla riservatezza abbia, all’ uopo, appositamente frapposto, a schermo della propria intimità. [ Foto e privacy ]
Proprio in quest’ ultima prospettiva, questa Corte regolatrice ha statuito che la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all’ art. 615-bis c.p., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’ esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. [ Foto e privacy ]
Ne consegue che se l’ azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall’esterno) (cfr. Cass. sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40577, rv. 241213). [ Foto e privacy ]
La logica della statuizione in parola fa perno sul concetto di agevole osservabilità dall’ esterno di quanto si compia in uno degli spazi protetti dall’ art. 614 c.p. sull’ evidente presupposto, a contrario, che colui che, pur trovandosi in uno di quei luoghi, si esponga, per libera scelta, all’ osservazione altrui non può, per ciò solo, invocare la particolare tutela dell’ art. 615 bis. [ Foto e privacy ]
Orbene, la struttura del fatto, come descritta dai giudici di merito, non escludeva certamente l’ anzidetta condizione dell’ agevole osservabilità. [ Foto e privacy ]
Senonché, la fattispecie in esame presentava un altro profilo, che valeva ad escludere il carattere abusivo dell’ attività di interferenza, consentendo di individuare un ulteriore connotato utile alla compiuta definizione della nozione di indebito, nell’accezione recepita dal legislatore. [ Foto e privacy ]
In ultima analisi, non sembra, infatti, revocabile in dubbio che la tutela apprestata dal legislatore postuli la liceità dell ‘attività svolta in ambito privato, potendo, diversamente, l’ intrusione nell’ altrui privacy ritenersi comunque coonestata, tanto più in presenza di un diritto, il cui esercizio si intenda garantire o la cui violazione si voglia accertare o prevenire.
Ed invero anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l ‘attività di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all’ imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimità di un confine prediale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche. [ Foto e privacy ]
Vero è che il privato che ritenga di poter subire un pregiudizio dall’ iniziativa del vicino ha la possibilità di adire l’ autorità competente, ma è pur vero che l’ intervento della forza pubblica può rivelarsi, ove davvero possibile, del tutto vano qualora quell’ attività sia legittima sul piano amministrativo (per il possesso di titolo-autorizzazione), e nondimeno illecita sul versante civilistico, per l’ inosservanza delle anzidette prescrizioni. Nel qual caso al privato resterebbe solo l’ esperimento delle azioni civili previste a tutela della proprietà ed anche del possesso, ma pure in siffatta prospettiva avrebbe innegabile diritto a documentare, con ogni mezzo (non esclusa appunto la ripresa fotografica o filmata) [ Foto e privacy ], l’epoca dell’altrui costruzione, essendo, peraltro, risaputo che, ai fini dell’ ordinaria azione di nunciazione (denuncia di nuova opera) di cui all’ art. 1170 c.c., è necessario il rispetto del termine di un anno dall’ inizio della nuova opera.
5. – L’ insussistenza del reato di cui all’ art. 615 bis fa venir meno, come è ovvio, anche il reato di cui all’ art. 660 c.p. posto che, nella formulazione dell’ addebito, le molestie sono state configurate solo mediante l’ attività di ripresa fotografica e filmata per petulanza e comunque per altro biasimevole motivo, che, per quanto si è detto, non è ipotizzabile nel caso di specie e non è neppure diversamente ipotizzato. [ Foto e privacy ]
6. – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, con la formula espressa in dispositivo.
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