Localizzatore gps
Localizzatore gps per pedinamento
Localizzatore gps: consentito agli investigatori privati l’uso di localizzatore GPS per investigazioni private, aziendali, commerciali ed assicurative (DM 269/2010) e sentenza Cass. 16130/2002.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269 [ Localizzatore gps ]
Art. 5
Qualita’ dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita’, di cui all’ articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualita’ dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attivita’ d’ indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’ esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente:
a) investigazione privata:
a.I): attivita’ di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attivita’ di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio’ delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta
a risolvere questioni afferenti la propria attivita’ aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedelta’ professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attivita’ d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio’ delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attivita’ di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa’ di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita’ professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa’ di assicurazioni;
a.V): attivita’ d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di
procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice;
a.VI): attivita’ previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.
Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attivita’ di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici [ Localizzatore gps ], ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.
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I controlli a distanza con sistemi di pedinamento GPS [ Localizzatore gps ] non richiedono autorizzazione come le intercettazioni di comunicazioni.
Corte di cassazione
Sezione Quinta Penale
Sentenza 2 maggio 2002 n.16130 [ Localizzatore gps ]
Al concetto di intercettazione che consiste in un’ attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone rimane estranea l’ attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo [ Localizzatore gps ] e dunque a controllare, a distanza, non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l’ itinerario seguito, gli incontri avuti etc. I controlli a distanza con sistemi di rilevamento GPS [ Localizzatore gps ] consistono in una modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento [ Localizzatore gps ], che rientra nei mezzi di ricerca della prova cosiddetti atipici o innominati, e non necessitano dell’osservanza delle disposizioni ex artt. 266 e seguenti c.p.p., relative alle intercettazioni di conversazione e/o comunicazioni, e neanche del decreto motivato dal PM, viceversa indispensabile, ad esempio, per l’ acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico.
Sentenza.
Il Tribunale del riesame di Torino, con il provvedimento impugnato, ha tra l’ altro confermato l’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal competente GIP il 31/8/2001 nei confronti di B. L., M. B., C. F. ed altri, tutti sottoposti ad indagine per i delitti di associazione per delinquere e furto aggravato.
Ricorre per cassazione il difensore dei tre indagati sopra indicati e deduce: nullità dell’ ordinanza impugnata per violazione di legge, difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Nel corso delle indagini, gli spostamenti dei ricorrenti furono monitorati e ricostruiti attraverso una attività di rilevazione satellitare. [ Localizzatore gps ]
Trattasi di una vera propria attività di intercettazione, la quale deve essere, dunque, autorizzata dal GIP. [ Localizzatore gps ]
Nel caso in esame, pur risultando emesse autorizzazioni per l’ esecuzione di intercettazioni ambientali, nessuna autorizzazione risulta richiesta (e dunque concessa) per l’ attività di rilevamento degli spostamenti della vettura in uso agli indagati [ Localizzatore gps ].
Ne consegue che ha errato il Tribunale del riesame quando ha rigettato la relativa eccezione difensiva, tempestivamente sollevata innanzi ad esso.
Da ciò la nullità dell’ impugnata ordinanza; violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi.
Invero il giudice cautelare ha svilito circostanze (favorevoli agli indagati) di estrema importanza, sostenendo che la semplice disponibilità di un garage o di porticato e di un’ autovettura costituiscono la struttura logistica e la predisposizione dei mezzi, vale a dire quegli elementi dai quali dedurre la sussistenza di una struttura associativa e quindi del reato ex art. 416 c.p.
Nè maggior fondamento ha l’affermazione del Tribunale del riesame che vede altro elemento sintomatico nella pretesa sussistenza di un medesimo modus operandi e nell’ esistenza di legami con alcuni ricettatori.
Parimenti erra il Tribunale quando passa ad esaminare gli elementi relativi ai singoli reati- fine.
Con riferimento, infatti, alla partecipazione dei sopra indicati indagati ai singoli furti preparati in danno di varie PP. OO., si sostiene che l’ incompatibilità degli orari in cui i delitti sarebbero stati consumati, la mancata individuazione da parte del sistema GPS [ Localizzatore gps ] dell’ autovettura nel luogo nel quale il furto veniva consumato, ovvero ancora la mancata corrispondenza del numero degli indagati con il numero delle persone notate a bordo dell’ auto sono circostanze irrilevanti.
Arbitrariamente invece è stato ritenuto concludente il fatto che, nel corso delle conversazioni intercettate in auto, siano stati pronunziati nomi o soprannomi che potrebbero corrispondere a quelli degli indagati; violazione di legge e difetto di motivazione per quanto attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, da un lato, non ha motivato in ordine all’ unica esigenza cautelare ravvisabile (art. 274 lett. C), dall’ altro, non ha considerato che, ai sensi del comma II bis dell’art. 275 c.p.p., non può essere applicata la misura custodiale quando sussiste la ragionevole previsione di concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio cui possono certamente accedere B. e C.).
Il ricorso deve essere rigettato ed i tre ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
La prima censura è infondata.
Hanno sostenuto i ricorrenti che la mancata previsione nel c.p.p. della necessità di autorizzazione anche per le cosiddette intercettazioni GPS [ Localizzatore gps ] deriva unicamente dal fatto che, al momento della stesura del codice, tale sistema di controllo satellitare [ Localizzatore gps ] non era ancora stato realizzato. Si tratta tuttavia sempre di intercettazione e quindi l’ autorizzazione del giudice è necessaria.
L’affermazione che precede non può essere condivisa, atteso che la localizzazione di una persona (o di un oggetto) in movimento mai può essere considerata un’attività di intercettazione, anche se realizzata con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali vengono portate ad esecuzione, appunto, le intercettazioni previste dal codice di rito. [ Localizzatore gps ]
Il capo IV del libro III del predetto codice reca, come è noto, intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
L’art. 266 contempla l’ipotesi di intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche o di altra forma di telecomunicazione.
L’ultimo comma di tale articolo si riferisce alle intercettazioni tra presenti.
L’art. 266-bis è relativo all’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.
L’art. 268 prevede la registrazione e la trascrizione delle comunicazioni intercettate.
È dunque evidente che il concetto di intercettazione, pur mai esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad un’attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone.
Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto di una comunicazione.
Ad esso rimane estranea l’attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo [ Localizzatore gps ] e dunque a controllare, a distanza, non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l’ itinerario seguito, gli incontri avuti ecc. Si tratta insomma di una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento. [ Localizzatore gps ]
Come tale, essa rientra nei mezzi di ricerca della prova cc.dd. atipici o innominati. D’altronde, mentre l’ intrusione nelle altrui comunicazioni comporta compressione della libertà e segretezza delle stesse, cioè di un valore costituzionalmente tutelato (art 15 Cost.), e dunque la necessità di autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, la localizzazione, sia pure a distanza [ Localizzatore gps ], di un soggetto può farsi rientrare nell’ ordinaria attività di controllo ed accertamento demandata alla polizia giudiziaria (cfr. artt. 55, 347, 370 c.p.p.).
Dunque, non solo non necessita l’ osservanza delle disposizioni ex artt. 266 e seguenti c.p.p., relative alle intercettazioni di conversazione e/o comunicazioni, ma, non essendo in pericolo il predetto principio costituzionale, nemmeno appare necessario il decreto motivato dal PM, viceversa indispensabile, ad esempio, per l’ acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico (cfr. S.U. sent. n. 6 del 23/2/2000, D’Amuri, rv. 215841).
D’altronde, quando il legislatore ha inteso adeguare il codice di rito ai nuovi ritrovati della tecnica, è intervenuto emanando specifiche norme.
Si pensi all’ art. 11 della legge 547/93, che ha introdotto l’ art. 266-bis, il quale precisa che è consentita, ovviamente con le modalità e nei limiti di cui agli articoli precedenti, l’ intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici e telematici, con riferimento ai reati ex art. 266 c.p.p. (oltre che per quelli commessi mediante impiego di tecnologie, appunto, informatiche o telematiche).
Nulla esclude dunque che anche il monitoraggio GPS degli spostamenti dell’ indagato [ Localizzatore gps ] possa essere, in futuro, attraverso l’emanazione di idonee norme derogatorie dei principi generali in tema di indagini preliminari, specificamente disciplinato…
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.
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