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Tradimento e perdono: passate infedeltà non contano nella separazione.

Tradimento 

Tradimento e perdono

Tradimento e perdono: sentenze della Corte di Cassazione

Tradimento e perdono: passate infedeltà non contano nella separazione coniugale se la convivenza proseguì dopo la scoperta del tradimento.

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza n. 25560 del 19 ottobre 2010 [ Tradimento e perdono ]

C.A. ha chiesto al Tribunale di Brindisi di pronunciare la separazione personale dal coniuge T. G. a causa di insuperabili divergenze determinate da atteggiamenti caratteriali del predetto, incline a relazioni extraconiugali e ad atti di violenza, impeditivi di pacifica convivenza.

Regolarmente costituito, il T. ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie poiché il fallimento del matrimonio era stato determinato dalla relazione extraconiugale intrattenuta nel 1994 dalla predetta con un ventenne, seguita dall’ abbandono della casa coniugale.

Il Tribunale, con sentenza 22/2-30/3/2004, ha dichiarato la separazione con addebito alla C., a cui ha affidato la figlia minore, ed ha posto a carico del marito il contributo di mantenimento della bambina in Euro 220,00 oltre il 50% delle spese straordinarie necessario alla stessa, da concordarsi preventivamente fra i genitori.

La C. ha proposto gravame innanzi alla Corte d’ appello di Lecce sostenendo, quanto alla pronuncia d’ addebito, che se anche dopo la crisi avevano vissuto in case separate, nel 1998 vi era stata ripresa della convivenza, dopo la quale non si erano verificati altri fatti a lei addebitabili. Ha chiesto che, nonostante dall’ espletata c.t.u. fosse emersa la sua titolarità di un patrimonio immobiliare stimato in Euro 163.780 le venisse attribuito un assegno di mantenimento o quanto meno un assegno alimentare ai sensi dell’ art. 433 c.c. poiché non disponeva di adeguati mezzi economici.

Il T. ha chiesto il rigetto del gravame ed in via incidentale che la decisione venisse riformata nella parte in cui aveva posto a suo carico le spese di c.t.u. La Corte territoriale, con sentenza n. 11 depositata il 19 aprile 2006, in riforma della precedente statuizione, ha escluso l’ addebito a carico della C. e le ha attribuito l’ assegno di mantenimento, dovuto dal marito in Euro 200 mensili.

T.G. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito l’ intimata. [ Tradimento e perdono ]

MOTIVI DELLA DECISIONE [ Tradimento e perdono ]

1. [ Tradimento e perdono ]- Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 151 e 143 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per non ritenuto provato il nesso tra la relazione extraconiugale della C. e la crisi del matrimonio seppur l’ infedeltà rappresenti causa d’addebito.

Lamenta che impropriamente il giudice d’ appello avrebbe ritenuto che la breve durata della relazione adulterina protrattasi per soli quattro mesi, in assenza di altri elementi di prova, non avrebbe portata tale da determinare la rottura del matrimonio.

Critica il passaggio logico in cui si afferma che depone in senso contrario il lasso di tempo di circa sei anni intercorso tra il fatto, avvenuto nel 1994, e la data di comparizione innanzi al Tribunale, fissata nel 2000, che fa presumere che vi sia stato un tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’ efficacia esclusiva dell’ infedeltà. Si tratta di elemento privo di rilevanza se si considera che nel contesto sociale d’ appartenenza della coppia si è soliti risolvere di fatto la crisi senza formalità giudiziarie.

Deduce illogicità della motivazione laddove esclude l’ efficienza causale della relazione adulterina intervenuta con tale M. sulla base della deposizione resa da quest’ ultimo.

Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se la relazione extraconiugale violi l’ obbligo imposto dalle norme in rubrica, sulla cui base, a meno di prova contraria, debba presumersi la valenza causale nella crisi del matrimonio.

2. [ Tradimento e perdono ]- Col secondo motivo, con riferimento all’ art. 156 c.c., comma 1, si duole dell’ attribuzione a favore della moglie dell’ assegno di mantenimento in euro 200,00 mensili oltre euro 220,00 per la figlia.

Se ne lamenta sia perchè la Corte territoriale avrebbe considerato il fatto che la C. non svolge attività lavorativa, svalutando il dato rappresentato dalla sua disponibilità di un patrimonio immobiliare cospicuo, sia perchè avrebbe omesso il necessario raffronto con le sue gravose condizioni economiche, determinate dalla percezione di un reddito modesto e dalle necessità del nuovo nucleo familiare, composto dalla convivente e due figli.

Con conclusivo quesito di diritto chiede se ha errato la Corte territoriale per aver attribuito l’ assegno di mantenimento alla C. omettendo il raffronto delle relative condizioni patrimoniali.

Il primo motivo è inammissibile. [ Tradimento e perdono ]

Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha escluso in punto di fatto, per tutte le ragioni illustrate, che la causa della crisi coniugale possa ricondursi alla relazione extraconiugale della C., il ricorrente replica con argomenti che non centrano affatto questa ratio decidendi. Argomentando sulla base dell’ affermata equazione pesta tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la rottura del matrimonio che ne sarebbe l’ ineludibile corollario, svolge tutta una serie di considerazioni che mirano in sostanza a confutare la fondatezza della ricostruzione operata in fatto dal giudice d’ appello, nonché dell’ apprezzamento dei fatti esaminati.

Già per tale ragione inammissibile, la censura si ispira a principio che la Corte di merito ha applicato nel caso concreto orientando correttamente la sua indagine sulla vicenda matrimoniale in oggetto andando a verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Il presupposto dell’ addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass. n. 25618/2007 [ Tradimento e perdono ]).

La Corte territoriale, come emerge dall’ esauriente trama motivazionale che sorregge l’ approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento della C., ritenendolo lesivo dei suoi obblighi coniugali ma giudicandolo privo di efficacia causale nel provocare l’ intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l’ esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni.

Il ricorrente smentisce la fondatezza in jure di tale ricostruzione senza coglierne il senso. Il comportamento della moglie, ad avviso della Corte di merito, è senz’ altro contrario ai suoi doveri ma nondimeno, non può ad esso ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia che ha portato al suo epilogo il rapporto matrimoniale. Trattasi di un apprezzamento di fatto della vicenda, ricostruita nei sensi indicati, che ha fondato il convincimento dell’ organo giudicante circa il valore non decisivo ai fini della pronuncia di addebito di quella violazione. In quanto espresso nel merito e sorretto da tessuto motivazionale puntuale, logico ed immune da errori di diritto, tale giudizio non può essere scrutinato in questa sede di legittimità, essendo demandati al solo giudice di merito sia il vaglio critico delle emergenze probatorie acquisite, che la sintesi ricostruttiva da esso desumibile.

Il secondo motivo è inammissibile. [ Tradimento e perdono ]

La censura mira palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione né tanto meno all’ esegesi della norma rubricata offerta dall’ organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali ma comunque capaci d’ incidere almeno approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E’ perciò inammissibile.

Ne discende il rigetto del ricorso , omesso ogni provvedimento sul governo delle spese processuali in assenza d’attività difensiva dell’intimata. [ Tradimento e perdono ]


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