Separazione con addebito
Prove per la separazione con addebito
Separazione con addebito: è indispensabile presentare prove certe per ottenere la separazione con addebito, ovvero la separazione per colpa.
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 28 maggio 2008, n. 14042 [separazione con addebito ]
Svolgimento del processo
1. [separazione con addebito ] – Con sentenza in data 23 ottobre 2001, il Tribunale di Chiavari pronunziò la separazione dei coniugi V. C. e B. V., respingendo la domanda di addebito alla prima, alla stregua della considerazione che i comportamenti della stessa stigmatizzati dal marito erano stati posti in essere quando il consorzio coniugale si era già disgregato, come sarebbe emerso dalla precedente decisione dei coniugi di addivenire ad una separazione consensuale, cui non si era poi dato corso; affidò i figli minori alle parti congiuntamente, disponendone il collocamento presso il padre, in considerazione della conflittualità esistente tra la figlia M. e la madre; attribuì la casa coniugale al B., e sancì la reciproca indipendenza economica dei coniugi, disponendo che ciascuno di essi provvedesse alle esigenze economiche dei figli nel periodo di loro permanenza presso di sè, con suddivisione in misura uguale delle spese mediche, sportive e scolastiche.
La pronuncia fu impugnata dal B., che censurò il rigetto della propria domanda di addebito della separazione alla moglie, nonchè la statuizione relativa all’ affidamento dei figli ai genitori congiuntamente, nonostante la V. avesse dato prova di incapacità di una gestione adeguata degli stessi.
Si costituì nel giudizio la V., che chiese il rigetto del gravame e, in via di appello incidentale, l’ affidamento a sé dei figli, e, in subordine, l’ affido congiunto degli stessi, con collocazione di M. presso il padre e di Ma. presso di sé, e previsione di ampie modalità di contatto con la figlia.
2. [ separazione con addebito ] – Con sentenza depositata il 12 maggio 2003, la Corte d’ appello di Genova confermò la decisione di primo grado quanto alla esclusione della addebitabilità della separazione alla V., in base al rilievo che l’inizio della sua relazione extraconiugale aveva seguito, e non preceduto, la crisi della famiglia, sicché non poteva aver costituito la causa della disgregazione del rapporto affettivo tra i coniugi.
La decisione di primo grado fu, invece, modificata quanto alla regolamentazione dell’ affidamento dei figli. Al riguardo, osservò la Corte di merito che la c.t.u. disposta in sede di giudizio di appello, a modifica delle precedenti conclusioni rese dallo stesso consulente, aveva fatto emergere la opportunità di separare i due fratelli, con collocazione di Ma. presso la madre e di M. presso il padre, ed attribuzione al Comune dell’ affidamento di entrambi. Il consulente tecnico di ufficio aveva rilevato, dopo aver sentito nuovamente i genitori e i ragazzi, che questi ultimi mostravano segni di sofferenza, determinata dalla incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro, e dalla tendenza degli stessi ad utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione.
Anche il rapporto tra i fratelli, aveva segnalato il consulente, era poco consistente, essendosi radicalizzate le rispettive posizioni, con insistenza di Ma. per la collocazione presso la madre e di M. per la conferma della sistemazione presso il padre. Ed in relazione alla evidente incapacità dei genitori di comprendere le reali esigenze dei figli, era stato suggerito l’ affidamento di costoro all’ Ente locale. Al riguardo, la Corte, ritenuta la superfluità dell’ audizione dei ragazzi, richiesta dalla difesa dell’appellante, in considerazione delle acquisizioni del processo, ed avuto riguardo alla circostanza che non già il comportamento dei figli, ma quello dei genitori induceva a ritenere siffatta necessità, sottolineò che questi ultimi, pur astrattamente idonei all’ affido dei figli per l’ assenza di condizioni psicopatologiche, non erano, in concreto, almeno allo stato, in grado di superare il loro conflitto, che già aveva seriamente compromesso l’ equilibrio dei figli.
Di qui la decisione dell’ affidamento dei ragazzi al Comune di Castiglione Chiavarese. Quanto alla materiale collocazione dei minori, l’ età degli stessi e la tenuità del rapporto affettivo tra di loro rendevano opportuna la valorizzazione della preferenza che i ragazzi avevano manifestato.
3. [ separazione con addebito ] – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B., sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la V.
Motivi della decisione
1. [ separazione con addebito ] – Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 143 e 151 cod. civ., nonchè carenza e contraddittorietà di motivazione. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare, ai fini della decisione sulla richiesta di addebito della separazione alla V., alcuni elementi essenziali, limitandosi a dare credito alla versione fornita da quest’ultima, secondo la quale la sua relazione extraconiugale, sarebbe iniziata solo dopo che le parti avevano raggiunto un accordo per la separazione consensuale. Detta affermazione, di cui il ricorrente assume la falsità, avrebbe dovuto comunque, a suo avviso, essere comprovata dalla resistente. Nè il giudice di secondo grado aveva valutato la condotta della V., che avrebbe impedito al coniuge di incontrare i figli, avrebbe fatto ripetutamente cambiare loro domicilio e istituto scolastico, avrebbe iniziato una convivenza more uxorio prima che fossero dati i provvedimenti provvisori, avrebbe poi disatteso gli stessi provvedimenti e dimostrato assoluto disinteresse per i figli, ed in particolare per M. Nemmeno avrebbe tenuto conto la Corte ligure che gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio debbono presumersi causa efficiente del formarsi e consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una crisi coniugale, la quale, di per sé, non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 cod. civ.; sicché, ai fini della addebitabilità della separazione, non potrebbe escludersi aprioristicamente la rilevanza della violazione di detti doveri – che comprendono, oltre a quello di fedeltà, anche quello dell’ assistenza morale e materiale, della collaborazione nell’ interesse della famiglia e della coabitazione, doveri tutti ignorati dalla V. , anche se verificatasi dopo il deposito del ricorso per la separazione giudiziale.
2.1. [ separazione con addebito ] – La doglianza è immeritevole di accoglimento.
2.2.- In tema di separazione con addebito dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l’ art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando invece la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’ intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., ex multis, Cass., sentenze n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005 [ separazione con addebito]).
Posta tale premessa, deve rilevarsi che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, solo ove esso costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa (v., sul punto, Cass. sentenze n. 20256 del 2006, n. 17710 del 2005 [ separazione con addebito ]).
In ogni caso, l’ apprezzamento che la violazione dei doveri medesimi, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, e, in definitiva, la valutazione circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, costituisce indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, che, pertanto, non può essere censurata in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (v., per tutte, Cass. sentenza n. 9877 del 2006 [ separazione con addebito ] ).
2.3. [ separazione con addebito ] – Nella specie, la Corte di merito ha fornito, col percorso logico che la ha condotta alla negazione di ogni efficacia causale nella crisi coniugale alla infedeltà della V., una motivazione non affetta da carenze né da illogicità, muovendo dal rilievo della ragionevolezza del convincimento del giudice di primo grado, secondo il quale la instaurazione della relazione extraconiugale della donna fu successiva alla crisi del rapporto coniugale, rappresentandone, in qualche misura, l’ effetto: convincimento acquisito sulla scorta delle risultanze acquisite, e, in particolare, desunto dalla originaria decisione, assunta da entrambe le parti, evidentemente concordi nel porre fine alla convivenza, di procedere ad una separazione consensuale.
La Corte di merito si è fatta, poi, carico della circostanza che a detta separazione consensuale non si fece realmente luogo, essendosi entrambe le parti attivate per l’ avvio di una causa di separazione con addebito, e che, in particolare, il B. allegò la circostanza che la moglie avrebbe mutato condotta, instaurando la predetta relazione extraconiugale. Il giudice di secondo grado, tuttavia, posta la premessa della preesistenza della crisi coniugale a tale relazione, esattamente ha escluso ogni rilievo, ai fini della addebitabilità della separazione alla V., della violazione, da parte della stessa, del dovere di fedeltà, maturata in tale contesto di cessazione di affectio coniugalis.
Né, in contrario, per le stesse ragioni, potrebbe assumere oggi alcuna rilevanza l’a ffermazione del ricorrente – del resto tardiva e non suffragata da alcun elemento – secondo la quale egli avrebbe accettato l’ allontanamento dalla moglie nella speranza di potersi con la stessa riconciliare…
5.[ separazione con addebito ] – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato ed il soccombente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
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